E’ finalmente disponibile il modello con cui le imprese danneggiate dalle conseguenze economiche del coronavirus possono richiedere i contributi a fondo perduto. Nel Provvedimento del 10 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito: quali sono i passaggi da effettuare per richiederlo e il modello da presentare che potrà essere predisposto e inviato, dal 15 giugno 2020, tramite una procedura web all’interno del portale fatture e corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it. o attraverso un intermediario , mediante il canale telematico Entratel. Per tutte le informazioni è disponibile una guida. Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda. Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l’istanza sarà scartata.
Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto dal 15 giugno. La scadenza della presentazione è il 24 agosto. Può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario. In particolare, il Decreto Rilancio L.34/2020 precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici.
Per la presentazione il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.
I REQUISITI PER OTTENERE IL BONUS – La guida dedicata delle Entrate spiega nel dettaglio quali sono le condizioni per ottenere il contributo. In sintesi, il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal primo gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da coronavirus).
COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO? – Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi: 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro; 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro; 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro. Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.